10 falsi miti nella vigilanza privata

Analizziamo 10 falsi miti che nel corso degli anni si sono diffusi tra i lavoratori e molti di essi sono duri a morire. Vediamo quali sono i più comuni nel mondo della vigilanza privata e perché possono mettere nei guai chi è convinto che corrispondano al vero.

Perché sono così diffusi?

Sono davvero molti i motivi per cui i falsi miti (così come le fake news e le teorie del complotto) si diffondono tra le persone, ma per semplicità riassumiamo la questione in tre punti:

  1. Pigrizia: troppo spesso si tende a credere al collega che racconta qualcosa, solamente perché collima con le proprie convinzioni. A volte basta una semplice ricerca sul web per verificare l’attendibilità di una notizia.
  2. Bias di conferma: anche le ricerche sul web non sono affatto prive di rischi. Prende il nome di “bias di conferma” la naturale tendenza dell’essere umano a selezionare e interpretare le informazioni per confermare le proprie convinzioni, ignorando o sminuendo tutto ciò che le contraddice.
  3. Sapere comune: capita che alcune nozioni di diritto del lavoro, penale, ecc. appaiano controintuitive o contrarie al buon senso. In questi casi si tende a scartare la spiegazione più profonda del fenomeno e ci si accontenta di quella che sembra più logica, anche se non deriva da una fonte attendibile.

Fatta questa breve introduzione sui motivi che contribuiscono alla diffusione dei falsi miti, vediamo ora quali sono i più comuni tra le guardie giurate e, più in generale, nel comparto della vigilanza privata.

Non posso essere spostato dalla mia postazione

Di solito questa convinzione è radicata nei lavoratori che svolgono sempre lo stesso servizio da diversi anni. Può capitare però, che a seguito di cambio d’appalto, la nuova azienda assegni il lavoratore presso altre committenti, provocando così il malcontento del lavoratore spostato. Ma si ha davvero diritto a mantenere la “propria” postazione? In realtà si può essere spostati e come! Di solito basta consultare la propria lettera di assunzione per averne la prova. Nella maggior parte dei casi, come sede di lavoro viene indicata una specifica provincia e non un indirizzo preciso. Questo sta a significare che si può essere impiegati ovunque, presso la provincia in cui si viene assunti. Fermo restando che il lavoratore può essere impiegato anche in altre province, in missione o trasferta, “per necessità di carattere transitorio e di breve durata”, come stabilito dall’articolo 100 del CCNL.

L’ispezione singola non vale niente

Il personale incaricato di verificare che le guardie giurate adempiano ai propri doveri durante il servizio, può tranquillamente accedere alla postazione in singola unità, previo riconoscimento. Il falso mito dell’ispezione obbligatoria in due, deriva probabilmente dalla convinzione che serva un testimone per contestare qualcosa al lavoratore. In realtà, nessuna norma impone la doppia unità, ed il vecchio detto “la parola mia contro la tua” non è sufficiente a far archiviare un provvedimento disciplinare. Quando si riceve una contestazione nell’ambito del rapporto di lavoro, bisogna infatti dimostrare che non si hanno colpe o che si è estranei ai fatti contestati.

Le 12 ore sono illegali

Una convinzione molto diffusa è che il turno “obbligatorio” sia di 7, 8 o 9,5 ore. In realtà, la legge che regola l’orario di lavoro, (anche se può sembrare assurdo) non impone un limite giornaliero. Infatti, l’unico limite giornaliero imposto dalla legge è quello delle 11 ore di riposo. Ne consegue dunque che anche un turno di 13 ore può essere giustificato da esigenze di servizio e in nessun caso può essere definito illegale. Altra versione del falso mito è riferita all’orario settimanale di massimo 48 ore. In realtà le 48 ore di lavoro settimanale, non vanno calcolate come limite assoluto, bensì come media sui 12 mesi (art.71 CCNL).

Vigilanza privata, falsi miti

Dopo tre lettere sei licenziato

Un’altra convinzione, priva di fondamento, è quella secondo cui si viene licenziati alla terza contestazione disciplinare. Probabilmente deriva dal fatto che il numero tre funziona bene per il nostro cervello, oppure da regolamenti o contratti particolari che inaspriscono una certa sanzione alla terza recidiva. La realtà è ben diversa ed il numero delle contestazioni poco c’entra con la possibilità di essere licenziati. Si può infatti ricevere dieci contestazioni (per motivi diversi) e continuare comunque a lavorare, e, allo stesso modo, si può essere licenziati alla prima contestazione se il fatto è particolarmente grave. Il concetto di recidiva riguarda solamente le contestazioni ricevute per lo stesso motivo e di per sé non è sufficiente a giustificare un licenziamento.

Se scatta l’allarme a ridosso delle fine del turno posso andarmene a casa

Questa convinzione ha portato a diversi licenziamenti tra i pattuglianti: i giudici hanno più volte ribadito che se sorge uno stato di necessità operativa a ridosso della fine del turno, il lavoratore non può semplicemente smettere di lavorare in coincidenza del normale orario di fine turno. Dovrà infatti recarsi presso l’allarme per le verifiche del caso e poi fare ritorno alla sede dell’istituto, se non vuole rischiare il licenziamento. Allo stesso modo, il lavoratore che svolge servizio di piantonamento, non può lasciare la postazione se il suo cambio non è ancora arrivato.

Devo essere avvisato dell’ispezione

Questo mito resiste da decenni e non ha alcun fondamento giuridico. Forse deriva dal fatto che, in passato, qualche istituto di vigilanza ha avvisato i suoi dipendenti che sarebbero stati oggetto di ispezione in un dato periodo. L’unico vero obbligo per il datore di lavoro, è quello di rendere noti, ai propri dipendenti, i nominativi del personale impiegato nel servizio ispettivo e l’elenco dei nomi dev’essere consultabile nella bacheca aziendale.

Gli straordinari sono facoltativi?

Gli straordinari sono facoltativi

Se questa cosa è vera per alcuni lavoratori, non lo è affatto per le guardie giurate. Il CCNL sancisce infatti che il datore di lavoro “ha facoltà” di richiedere prestazioni straordinarie, per esigenze di servizio dovute alla “necessità di garantire la protezione dei beni pubblici e privati affidati agli istituti di vigilanza”, secondo quanto stabilito dall’articolo 79 del CCNL. I limiti dello straordinario, che come già detto vanno calcolati su base annua, sono stabiliti dall’articolo 71 del contratto di categoria. Solamente superati quei limiti si avrà facoltà di rifiutare lo straordinario fino alla fine dell’anno.

In servizio posso portarmi più di una pistola

Difficile capire cosa spinga un lavoratore a portarsi dietro più di un’arma, ma fatto sta che la pratica è irregolare. Il D.M. 269 (allegato D – articolo 2b) stabilisce che, ogni guardia giurata, “svolgerà il servizio armato esclusivamente con una sola arma (pistola o revolver) di sua proprietà e regolarmente denunciata”.  L’unica eccezione a quest’ultima disposizione è rappresentata dal trasporto valori: in alcuni casi specifici è infatti necessario l’impiego di almeno una GPG dotata di arma lunga.

Il medico di base può esonerarmi dal lavoro notturno

Altro falso mito, che deriva dalla mancata conoscenza delle norme sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, è la convinzione che un certificato del medico di famiglia (o dello specialista) sia sufficiente ad essere esonerati dal lavoro notturno o da mansioni specifiche come il servizio in automobile. In realtà, l’unica figura che può inserire delle limitazioni nel certificato di idoneità del lavoratore, è il medico aziendale, meglio noto come medico competente. Va bene dunque produrre delle certificazioni mediche rilasciate da specialisti, ma queste vanno sempre portate all’attenzione del medico competente e non della centrale operativa o della segreteria che non hanno alcuna voce in capitolo.

Il portierato non può fare la notte

Una convinzione piuttosto diffusa è il presunto divieto per il personale non armato di effettuare servizio in orario notturno. Se è vero che alcuni servizi sono definiti “sensibili” dal D.M. 269/2010 e possono essere svolti solamente da personale armato, è altrettanto vero che la giurisprudenza, il Ministero dell’Interno e persino l’Autorità Nazionale Anticorruzione con le sue linee guida, hanno più volte ribadito un principio: ciò che distingue un servizio da affidare alle guardie giurate da uno che può essere svolto dal personale non decretato è il tipo di vigilanza che dovrà essere svolta. Se è di tipo “attivo” ossia che possa “comportare l’uso delle armi, la prevenzione e l’immediata repressione dei reati in concorso con le forze dell’ordine” dovrà essere affidata solamente a personale decretato. Viceversa, se di tipo “passivo”, il servizio potrà essere svolto anche da personale non armato, perfino in orario notturno.

Fonte: Uglsc.it