Estensione licenza di vigilanza privata: per lavorare basta la notifica

La circolare del 04/04/2023 sull’estensione della licenza ad ulteriori servizi o ad altre province, che analizza una sentenza del Consiglio di Stato del 2021, richiama l’art.257-ter del regolamento d’esecuzione TULPS, che prevede, in caso di estensione di licenza, che si notifichino al Prefetto i nuovi servizi/territori presentando un progetto organizzativo e tecnico-operativo e, decorsi 90 giorni, salvo espresso divieto, si possa iniziare l’attività. Peccato che i 90 giorni, nei fatti, siano stati spesso un bluff: le Prefetture hanno spesso tardato a prendere atto delle notifiche, danneggiando le imprese (esempio: se per partecipare ad una gara basta la notifica, per aggiudicarsi il bando serve però la licenza aggiornata!)

Finalmente il Consiglio di Stato ha chiarito che la notifica è una vera comunicazione di inizio attività, non quindi subordinata al decorso dei 90 giorni. Quindi: l’istituto può subito iniziare nel nuovo ambito e/o con i nuovi servizi. Se poi entro 90 giorni la Prefettura non si esprimesse né con un assenso né con un diniego, l’istituto di vigilanza privata potrebbe chiedere al TAR di intervenire sulla PA (che è obbligata a provvedere).

Dal momento della presentazione della notifica, l’istituto può dunque operare, purché la notifica rechi:

a) fotocopia del documento d’identità e del CF;
b) progetto organizzativo e tecnico-operativo rimodulato sulla base del nuovo ambito funzionale e territoriale (di cui l’IVP deve disporre già al momento della richiesta);
c) progetto di regolamento tecnico dei servizi che si intendono svolgere nell’ulteriore ambito territoriale (approvato dal Questore);
d) certificazione rilasciata dagli Organismi di certificazione, ai sensi del! D.M.115/2014, adeguata allo svolgimento dei servizi nell’ulteriore ambito territoriale (vedi commento più sotto);
e) certificazione aggiornata attestante l’assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del personale dipendente;
f) certificazione aggiornata di regolarità fiscale rilasciata dall’Ufficio territorialmente competente dell’Agenzia delle Entrate.

Certificazione di qualità: dubbio
Il D.M. 115/2014 prevede che la certificazione di qualità vada prodotta all’atto della completa attivazione dell’istituto e, comunque, entro sei mesi dal rilascio della licenza. Successivamente la certificazione deve essere prodotta all’atto del rinnovo triennale. A tal fine il D.M. prevede tre verifiche (iniziale, sorveglianza e rinnovo) che l’Organismo di certificazione concorda con l’istituto. La circolare in commento, però, impone che all’atto della notifica l’interessato produca la certificazione adeguata ai nuovi servizi/territori. E tuttavia – fermo restando che l’istituto decide quando e come programmare le verifiche – l’organismo di certificazione può fare le verifiche solo quando le nuove attività o i nuovi ambiti siano stati autorizzati, quindi dopo la notifica. Quindi? Quindi la notifica potrà contenere copia delle certificazioni in essere, riservando la produzione della certificazione aggiornata al rinnovo della licenza.

Certificazioni assicurative, previdenziali e di regolarità fiscale
Dal 1° gennaio 2012 le PA e i gestori di servizi pubblici non possono richiedere atti o certificati contenenti informazioni già in possesso di un’altra amministrazione. Dunque, se non possono essere autorizzate estensioni di licenza in caso di situazioni debitorie previdenziali, contributive, assicurative o tributare, la Prefettura non può però richiedere certificazioni all’istituto su questi elementi. Va però da sé che l’istituto debba adeguare le coperture assicurative in relazione alle nuove classi funzionali e/o ai nuovi ambiti territoriali, come pure la cauzione se comporti un aumento di guardie giurate ex D.M. 269/2010.

Conformità della centrale operativa e interpello al MIMIT
La circolare reca un passaggio circa la conformità della centrale operativa e la necessità, per le Prefetture, di interpellare i competenti Ispettorati territoriali del MIMIT. Si rammenta che anche per la parte relativa alle comunicazioni, all’atto della notifica l’istituto deve essere in regola con il livello di centrale operativa e con le coperture radio. A tal fine, considerati i tempi di rilascio delle autorizzazioni da parte del MIMIT, sarà necessario e sufficiente allegare alla notifica la ricevuta delle pec con cui sono state richieste le nuove frequenze, ove necessarie, e le previste comunicazioni al competente Ispettorato.

Fonte: Vigilanzaprivataonline.com