Aggressione fisica: la guardia giurata deve intervenire o no?

Striscia la notizia ne ha parlato per giorni:  il reporter Jimmy Ghione è stato aggredito all’egenzia delle entrate e la Guardia Giurata non è fisicamente intervenuta. E ha fatto bene, perchè per legge non si deve occupare di difesa della persona fisica, deve solo segnalare tempestivamente l’evento a chi di dovere (e tra l’altro, se le cose po vanno male, passa anche dei guai). Per quanto sia un vero nonsense del nostro ordinamento, è così: la vigilanza privata protegge il Rolex,  non anche la signora che lo indossa. Il mancato intervento fisico non genera sanzione, nè tanto meno concretrizza il reato di omissione di soccorso.  Sentiamo il commento dell’esperto Leandro Abeille.

Le GPG non hanno alcun obbligo di proteggere dalle aggressioni

Leandro Abeille

Facoltà e obblighi
Iniziamo col dire che – in buona sostanza – c’è differenza tra “facoltà” e “obbligo”. La nostra normativa considera la “facoltà” come la possibilità di fare o non fare qualcosa e questa scelta pesa sulla volontà del soggetto agente: l’utilizzo o meno di questa facoltà è indifferente per la legge. L’obbligo, invece, ricade sul soggetto che, al di là della sua personale volontà, è costretto a fare o non fare una determinata azione: non compiere un’azione obbligatoria è punita dalla legge.

Il caso di Striscia…
Negli ultimi giorni si è assistito ad una serie di segnalazioni, al telegiornale satirico di Canale 5, per un “mancato intervento” della Guardia Giurata, presente all’Agenzia delle Entrate, durante l’aggressione subita dal reporter Jimmy Ghione, proprio per un servizio giornalistico in quella sede. Dalle immagini si percepisce una violenta ed ingiustificata aggressione verso il popolare reporter. Immediatamente, sui gruppi facebook di Guardie Giurate, vari partecipanti si sono – con alterni pareri – confrontati circa “l’obbligo” di intervenire fisicamente, al fine di proteggere l’inviato di Striscia, per la Guardia Giurata lì presente.

In generale
Non esiste alcun “obbligo” per la GpG di intervenire in prima persona e fisicamente, in caso di aggressioni alle persone nei locali vigilati. La Guardia Giurata ha l’obbligo di “vigilare e custodire” beni mobili e immobili, non di proteggere le persone ivi presenti. Qualche pseudo filosofo del diritto potrà sostenere che questo obbligo esiste, ma nella realtà della legge (quella scritta e non immaginata da un presunto buonsenso o etica professionale), non c’è.

Nella normativa non ve n’è traccia, come non c’è alcuna sanzione per chi non intervenisse. Intervenire per difendere qualcuno da un’aggressione, sempre che la stessa sia ingiusta e ci sia l’attualità del fatto, è una mera “facoltà” della Guardia Giurata che può decidere, ai sensi dell’art. 52 CP, se intromettersi o meno in una disputa violenta tra due persone. Lo può fare, ma anche no, nessuno mai gliene potrà chiedere conto. Una decisione che deve essere presa dalla GpG operante, in base al fatto che gli si presenta di fronte. In questi casi, nessuno (tranne che non gli venisse ordinato ai sensi dell’art. 139 tulps) può obbligarlo ad intervenire.

La guardia giurata dovrà di certo immediatamente segnalare il fatto alle forze di polizia, anche attraverso la propria C.O., così come previsto dal DM 269, allegato D, punto 3.a e questo, sia in caso di aggressione ai privati, sia in caso di aggressioni ai dipendenti pubblici (che siano pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio), nel qual caso però, è anche previsto “l’obbligo” di successiva denuncia per iscritto all’A.G., ai sensi dell’art. 331cpp. In questo ultimo caso, se non si ottemperasse all’obbligo di denuncia, la punizione prevista sarebbe quella ex art. 362 CP.
La normativa in caso di “situazioni anomale” (dalla serranda semiaperta di un negozio, alla rissa all’interno del centro commerciale) è chiara: “segnalare ed intervenire in caso di necessità in condizioni di assoluta sicurezza per la propria o altrui incolumità”. Non c’è neanche da dirlo, in caso di aggressioni (o risse) l’incolumità propria o altrui è sempre in pericolo, per cui l’unico obbligo è “segnalare”.

La Guardia Giurata che non intervenisse fisicamente, in prima persona, per tutelare qualcuno aggredito non sostanzierebbe il reato di “un’omissione di soccorso”, come qualcuno a digiuno di diritto vorrebbe far credere. L’omissione di soccorso di cui all’art. 593 è un reato omissivo proprio, che si sostanzia nel mancato avviso alle Autorità, per cui non è una norma che prevede un “intervento” a difesa di qualcuno ma un mero obbligo di avvisare.

I “bravi” di Don Rodrigo
Rimane salvo il fatto che c’è chi vorrebbe affibbiare (e vendere) alle GpG il ruolo dei famosi “bravi”, guardie del corpo per i quali era comune l’uso della violenza nei confronti dei poveracci. Questo ruolo sembra piacere anche a molte GpG che trovano un motivo di vanto nel difendere la persona del “committente”. Ecco questo è grave: vedere una GpG che fa sfilare i dipendenti dell’Agenzia delle Entrate sottraendoli alle legittime domande di Jimmy Ghione o che fa di tutto per impedirgli di fare il suo lavoro. Per non parlare di quelli che s’improvvisano controllori di biglietti della metropolitana o del decoro dei centri commerciali.

Negli ospedali, ad esempio, la situazione è emblematica, con Guardie Giurate impiegate a garantire i TSO, alcuni aiutano gli infermieri a bloccare l’esagitato di turno, a cacciare senza tetto che cercano un po’ di caldo nelle sale d’aspetto dei Pronto Soccorso o che si affrettano a difendere con le mani l’infermiere maleducato e per niente empatico, nei confronti di un parente disperato. Non sono queste le occasioni in cui “devono” intervenire. In accordo con il punto 3.b.1 dell’allegato D del DM 269 agli ospedali si deve garantire incolumità ed operatività (questi due termini della noma si riferiscono appunto ai siti), al personale invece si garantisce la pronta comunicazione alle forze di polizia e in caso di aggressione ingiusta, la “possibilità” di intervenire in loro favore, ai sensi dell’art. 52 CP che è e rimane una “facoltà”, non un “obbligo” della GpG.

C’è da ricordare che nei altri servizi svolti dalle GpG, cioè compiti di vigilanza e custodia, normati dal tulps, o tutte quelle altre attività di sicurezza previste da altre fonti normative (ad es. DM154), è fatto divieto per le Guardie Giurate di essere distratte dal loro lavoro (per farne altri non di loro competenza) ai sensi del punto 1.b.c., dell’allegato D, del DM 269. Per cui, no, non si fa ostruzione ai giornalisti, non si tengono pazienti per permettere al medico di sedarli e non si fa nulla che non è previsto dalla normativa e dalle disposizioni di servizio scritte. Non si fa, perché se le cose vanno male, la responsabilità ricade su chi non doveva fare un qualcosa e per fare piacere al committente, l’ha fatta.
La GpG è un operatore di sicurezza e per questo un incaricato di pubblico servizio, non uno che si riveste di ruoli non suoi o uno zimbello in mano a committenti scorretti. Nessuna divisa autorizza a violare le norme.

Fonte: Vigilanzaprivataonline.com